Abolizione ICI 2008 Prima Casa
A partire dall'anno 2008 è esonerata dal pagamento dell'imposta comunale sugli Immobili l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, cosi come disciplinate dal regolamento comunale vigente.
Data:
5 Giugno 2008
A partire dall'anno 2008 è esonerata dal pagamento dell'imposta comunale sugli Immobili l'unità
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, cosi
come disciplinate dal regolamento comunale vigente.
Sono equiparate all'abitazione principale e, quindi, non devono pagare I'imposta:
le unita immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione
principale dei soci assegnatari;
gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;
I'unità immobiliare del coniuge separato non assegnatario della casa coniugale, a condizione che
lo stesso non risulti titolare di diritti reali su altro immobile a uso abitativo situato nel medesimo
comune in cui si trova la casa assegnata;
Sono inoltre esonerate dall'imposta in quanto previsto dal Regolamento ICI vigente:
le unità immobiliari concesse in uso gratuito dal titolare del diritto reale ai suoi familiari (parenti fino al
terzo grado ed affini entro il secondo);
le unità immobiliari adibite ad abitazione di anziani o disabili che acquisiscono la residenza presso
istituti di ricovero, a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate.
Esclusioni
Non godono dell'agevolazione, e devono quindi corrispondere I'imposta sulla base
dell'aliquota e della detrazione stabilita dal comune le unità immobiliari adibite ad
abitazione principale che risultino accatastate nelle categorie Al (abitazioni signorili),
A8 (ville) e A9 (castelli).
Rimborsi
I contribuenti che per l'anno 2008 avessero già versato I'imposta sull'abitazione principale,
possono richiedere il rimborso al comune in carta semplice entro il termine di
cinque anni dal giorno del versamento ovvero dal giorno di entrata in vigore del decreto
legge.
Il comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla domanda, con riconoscimento
degli interessi.
Informazioni
Ulteriori informazioni possono essere richieste al Settore VIII Entrate del Comune
(telef. 0775162231 2 – O7751622354 – email serviziotributi@comune.ceccano.fr.it).
Ultimo aggiornamento
5 Giugno 2008, 00:00