Cittadino straniero richiedente asilo politico
Al cittadino straniero, richiedente asilo o protezione internazionale, dovrà essere rilasciata a richiesta una carta d’identità non valida per l’espatrio come previsto
dall'articolo 3, comma 4, del decreto legge 21 ottobre 2020, n. 130,
convertito con modificazioni in Legge 18 dicembre 2020, n. 173, che recita:
"Ai richiedenti protezione internazionale che hanno ottenuto l'iscrizione anagrafica, è rilasciata, sulla base delle norme vigenti, una carta d'identità, di validità limitata al territorio nazionale e della durata di tre anni".
Ottenuto lo status di asilo politico il cittadino straniero non è obbligato a cambiare la carta d’identità cartacea di cui è in possesso ma potrà richiederne il rinnovo (salvo i casi di furto, smarrimento o deterioramento) a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza oppure, sfruttando l’agevolazione introdotta dall’articolo 24 comma 3 del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, qualora voglia accedere ai servizi in rete della Pubblica Amministrazione con la nuova carta d’identità elettronica.